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Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Terra D’Otranto, estratto a freddo, ottenuto da olive ogliarola leccese e cellina di Nardò. Aspetto velato, colore verde/giallo,odore e sapore fruttato medio con sensazioni di oliva al giusto grado di maturazione. acidita’ 0,48 numero di perossidi 5
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LE NOSTRE OLIVE VENGONO PRODOTTE SEGUENDO IL METODO BIOLOGICO; FACCIAMO AGRICOLTURA BIOLOGICA (dal 2018)
certificato di conformità’ – documento giustificativo – esito relazione d’ispezione
Esaurito
Da molti anni, la Comunità Europea ed i suoi Stati membri attuano una politica volta a tutelare e valorizzare i prodotti di qualità, con certificazione d’origine. Ciò per garantire i consumatori circa la genuinità e la provenienza di quanto viene immesso sul mercato nazionale ed internazionale, ma anche per stimolare gli operatori dei più svariati settori agroalimentari ad investire in produzioni di pregio, che tengano conto del patrimonio ambientale di ciascun paese.
L’olio extravergine di oliva è garantito e messo in commercio con il marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), in attuazione del Reg. CE n. 2081/92.
La normativa comunitaria intende tutelare quei “prodotti agricoli ed alimentari le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nel luogo di origine”.
Per produrre l’olio extravergine d’oliva TERRA D’OTRANTO DOP occorre rispettare le regole previste dal relativo Disciplinare di produzione, entrato in vigore con il D.M. del 6 agosto 1998, sottoponendo l’azienda, durante le diverse fasi di lavorazione delle olive (produzione, trasformazione e confezionamento), alle verifiche di un Organismo di Controllo esterno.
Tale organismo è individuato e legittimato all’esercizio delle funzioni ispettive dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Dalla campagna di certificazione 2004/2005, per la D.O.P. TERRA D’OTRANTO, è stata incaricata la Camera di Commercio di Lecce.
Il Disciplinare D.O.P. TERRA D’OTRANTO, aggiornato nel corso dell’anno 2011, prevede:
Colore : verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
Odore : di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
Sapore : fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo zero e fino a 6). Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena falciata, cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi d’olio;
Numero di perossidi : <= 14 MeqO 2 /Kg;
K232 : <= 2,20;
K270 : <= 0,170;
Acido linoleico : <= 13%;
Acido linolenico : <= 0,80;
Acido oleico : >= 70%;
Valore camperosterolo : <= 3,5;
Trilinoleina : <= 0,30.
ETICHETTATURA
L’etichetta che contraddistingue l’olio TERRA D’OTRANTO D.O.P. deve rispondere a determinati requisiti, contenendo informazioni precise sulle caratteristiche del prodotto. Parte di tali informazioni è facoltativa, ma un’altra parte è assolutamente obbligatoria. Tutte le etichette, devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Tutela e, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, depositate in originale presso la Camera di Commercio di Lecce con allegata l’autorizzazione del Consorzio di Tutela.
Sinteticamente, il Disciplinare di produzione prescrive:
Ad integrazione della normativa relativa alla commercializzazione dell’olio d’oliva e, quindi, anche all’etichettatura dello stesso, è stato emanato, successivamente, un Regolamento CE.
Fra le altre indicazioni, il Reg CE n. 1019/2002 prescrive che gli oli vergini ed extravergini di oliva (dunque, anche l’olio D.O.P.) devono essere commercializzati in tal modo:
dal 1 novembre 2003
– l’etichetta deve essere integrata con la dicitura: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive ed unicamente mediante procedimenti meccanici” .
– fra le informazioni facoltative, possono essere aggiunte le diciture “prima spremitura a freddo” ed “estratto a freddo:
– l’indicazione dell’acidità, o dell’acidità massima, può figurare solo se accompagnata dalla menzione di ulteriori parametri, derivanti dalle analisi chimico-fisiche;
dal 1° novembre 2004
ANALISI – ATTESTATO DI CONFORMITA’ – AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO
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