Tanica da 3 lt Olio Extravergine di Oliva Dop Terra d’Otranto

57.00

Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Terra D’Otranto, estratto a freddo, ottenuto da olive ogliarola leccese e cellina di Nardò.  Aspetto velato, colore verde/giallo,odore e sapore fruttato medio con sensazioni di oliva al giusto grado di maturazione. acidita’ 0,48 numero di perossidi 5

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Conformità rilasciata dall’Autorita’ Pubblica di controllo della Dop Olio Extravergine Di Oliva “Terra D’Otranto”

LE NOSTRE OLIVE VENGONO PRODOTTE SEGUENDO IL METODO BIOLOGICO; FACCIAMO AGRICOLTURA BIOLOGICA (dal 2018)

certificato di conformità’documento giustificativoesito relazione d’ispezione

Esaurito

Descrizione

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Da molti anni, la Comunità Europea ed i suoi Stati membri attuano una politica volta a tutelare e valorizzare i prodotti di qualità, con certificazione d’origine. Ciò per garantire i consumatori circa la genuinità e la provenienza di quanto viene immesso sul mercato nazionale ed internazionale, ma anche per stimolare gli operatori dei più svariati settori agroalimentari ad investire in produzioni di pregio, che tengano conto del patrimonio ambientale di ciascun paese.

 L’olio extravergine di oliva è garantito e messo in commercio con il marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), in attuazione del Reg. CE n. 2081/92.

La normativa comunitaria intende tutelare quei “prodotti agricoli ed alimentari le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nel luogo di origine”.

 Per produrre l’olio extravergine d’oliva TERRA D’OTRANTO DOP occorre rispettare le regole previste dal relativo Disciplinare di produzione, entrato in vigore con il D.M. del 6 agosto 1998, sottoponendo l’azienda, durante le diverse fasi di lavorazione delle olive (produzione, trasformazione e confezionamento), alle verifiche di un Organismo di Controllo esterno.

Tale organismo è individuato e legittimato all’esercizio delle funzioni ispettive dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Dalla campagna di certificazione 2004/2005, per la D.O.P. TERRA D’OTRANTO, è stata incaricata la Camera di Commercio di Lecce.

 Il Disciplinare D.O.P. TERRA D’OTRANTO, aggiornato nel corso dell’anno 2011, prevede:

  • Varietà : la denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Cellina di Nardò ed Ogliarola Leccese, per almeno il 60 %. Altre varietà presenti negli oliveti possono concorrere al suo ottenimento, ma in misura non superiore al 40%.
  • Zona di produzione delle olive: essa comprende i territori olivetati dell’intero territorio della provincia di Lecce, parte della provincia di Taranto (con esclusione dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte ), parte della porzione del comune di Taranto ed alcuni comuni della provincia di Brindisi (Brindisi, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna).
  • Gli ulivi devono essere coltivati con forme e sistemi di potatura tradizionali, con densità massima per ettaro di 400 piante;
  • La raccolta delle olive deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, direttamente dalla pianta;
  • La produzione massima per ettaro non può superare i 120 quintali di olive per gli impianti intensivi e la resa non può essere superiore al 20%;
  • L’estrazione dell’olio deve avvenire in frantoi ubicati nel territorio denominato “Terra d’Otranto” e sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto;
  • La produzione: raccolta, oleificazione e confezionamento devono avvenire nella zona geografica delimitata;
  • Le operazioni di molitura devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive;
  • Le caratteristiche al consumo: all’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore : verde o giallo con leggeri riflessi verdi;

Odore : di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;

Sapore : fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo zero e fino a 6). Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena falciata, cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.

Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi d’olio;

Numero di perossidi : <= 14 MeqO 2 /Kg;

K232 : <= 2,20;

K270 : <= 0,170;

Acido linoleico : <= 13%;

Acido linolenico : <= 0,80;

Acido oleico : >= 70%;

Valore camperosterolo : <= 3,5;

Trilinoleina : <= 0,30.

  • Le confezioni : l’olio deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro o banda stagnata, della capacità non superiore ai 5 litri.

ETICHETTATURA

L’etichetta che contraddistingue l’olio TERRA D’OTRANTO D.O.P. deve rispondere a determinati requisiti, contenendo informazioni precise sulle caratteristiche del prodotto. Parte di tali informazioni è facoltativa, ma un’altra parte è assolutamente obbligatoria. Tutte le etichette, devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Tutela e, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, depositate in originale presso la Camera di Commercio di Lecce con allegata l’autorizzazione del Consorzio di Tutela.

 Sinteticamente, il Disciplinare di produzione prescrive:

  • Alla denominazione è vietata l’aggiunta degli aggettivi fine, scelto, superiore, selezionato ;
  • Nomi, ragioni sociali, marchi privati non devono essere usati in senso laudativo e non devono trarre in inganno il consumatore;
  • E’ possibile utilizzare il nome di aziende, tenute, fattorie e la loro localizzazione, esclusivamente se il processo di produzione si compie interamente nell’azienda medesima;
  • Il nome della denominazione d’origine deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, di un colore che sia di ampio contrasto rispetto alla stessa e nettamente distinto dalle altre indicazioni.
  • L’etichetta deve riportare l’annata di produzione.

Ad integrazione della normativa relativa alla commercializzazione dell’olio d’oliva e, quindi, anche all’etichettatura dello stesso, è stato emanato, successivamente, un Regolamento CE.

Fra le altre indicazioni, il Reg CE n. 1019/2002 prescrive che gli oli vergini ed extravergini di oliva (dunque, anche l’olio D.O.P.) devono essere commercializzati in tal modo:

 dal 1 novembre 2003

– l’etichetta deve essere integrata con la dicitura: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive ed unicamente mediante procedimenti meccanici” .

– fra le informazioni facoltative, possono essere aggiunte le diciture “prima spremitura a freddo” ed “estratto a freddo:

  • “prima spremitura a freddo” : per gli oli ottenuti a meno di 27° C , con una prima spremitura meccanica della pasta di olive e un sistema di estrazione tradizionale, con presse idrauliche ;
  • “estratto a freddo” : per gli oli d’oliva vergini ed extravergini ottenuti a meno di 27° C, con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive;

– l’indicazione dell’acidità, o dell’acidità massima, può figurare solo se accompagnata dalla menzione di ulteriori parametri, derivanti dalle analisi chimico-fisiche;

 dal 1° novembre 2004

  • le indicazioni delle caratteristiche organolettiche dell’olio potranno figurare in etichetta esclusivamente se basate sui risultati di un metodo d’analisi oggettivo, capace di “ attribuire la gamma degli aggettivi positivi degli oli vergini” .

 

ANALISI  –  ATTESTATO DI CONFORMITA’  –  AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO

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